MDCG 2025-10:Guidance on post-market surveillance of medical devices and in vitro diagnostic medical devices |
MDCG 2025-7 Rev.1: Timelines of the implementation of “Master UDI-DI” to contact lenses and spectacle frames, spectacle lenses and ready-to-wear reading spectacles |
MDCG 2025-9:Guidance on Breakthrough Devices (BtX) under Regulations (EU) 2017/745 and 2017/746 |
Il documento MDCG 2025-10 vuole essere un chiarimento sul tema Post-Market Surveillance (PMS) e definisce in premessa i suoi obiettivi principali:
Questa linea guida richiama alla memoria immediatamente la ISO/TR 20416. I due documenti sono fortemente allineati e non in conflitto. Anzi, MDCG 2025-10 riprende e rafforza concetti già presenti in ISO/TR 20416. Nel MDCG 2025-10 si richiede che esista un sistema PMS documentato, integrato nel QMS, nella ISO/TR 20416 si descrive come strutturare tale sistema (ruoli, flussi informativi, riesami, escalation).
Nella linea guida MDCG 2025-10 si definisce cosa deve contenere un PMS Plan e che deve essere specifico per dispositivo/famiglia, nella ISO/TR 20416 sono fornite indicazioni pratiche su selezione delle fonti dati, criteri di analisi, frequenza, documentazione. Infine, nella linea guida MDCG 2025-10 si stabilisce che le attività PMS devono produrre decisioni, non solo report e nella ISO/TR 20416 è spiega come raccogliere, analizzare e sviluppare le tendenze.
In sintesi, i due documenti potrebbero essere letti in una chiave di “cosa” verso “come”.
Il MDCG 2025-7 Rev.1 è un position paper mirato, ma di forte impatto operativo per i fabbricanti di dispositivi nel settore ottico e lenti a contatto.
Il MDR richiede l’implementazione dell’UDI, ma riconosce che per alcuni dispositivi personalizzati o altamente variabili: l’UDI a livello di singolo prodotto può risultare impraticabile, il concetto di Master UDI-DI è una soluzione proporzionata. Questa revisione aggiorna e chiarisce le tempistiche e l’interpretazione regolatoria. Ecco una sintesi dei punti principali:
Il MDCG 2025-9 introduce un quadro interpretativo europeo per i Breakthrough Devices (BtX), concetto già noto in altri contesti regolatori ma non formalizzato in MDR/IVDR. Il documento è rivolto a fabbricanti, organismi notificati, panel di esperti ed autorità competenti e si applica a MD e IVD di qualsiasi tecnologia e classe di rischio. Sono esclusi dal campo di applicazione i dispositivi su misura, i dispositivi in-house e i prodotti elencati nell’Allegato XVI del MDR privi di destinazione d’uso medica.
Un dispositivo medico (MD) o un dispositivo medico-diagnostico in vitro (IVD) può essere definito dispositivo “breakthrough” (BtX) quando rappresenta un’innovazione che, sulla base delle informazioni disponibili, offre una nuova opzione diagnostica o terapeutica per soddisfare un bisogno medico non ancora coperto, in particolare per pazienti affetti da patologie gravi o potenzialmente letali, rispetto allo stato dell’arte.
In coerenza con MDR e IVDR, il documento fornisce raccomandazioni per agevolare un percorso regolatorio semplificato verso la marcatura CE e l’accesso al mercato dei dispositivi breakthrough, garantendo un accesso tempestivo ai pazienti senza compromettere i requisiti di evidenza clinica e di performance. L’obiettivo è ridurre ritardi non necessari e sostenere l’innovazione sicura e la disponibilità sul mercato di questi dispositivi.
In assenza di disposizioni specifiche nel MDR e nell’IVDR, l’applicazione dei requisiti regolatori ai dispositivi breakthrough deve essere proporzionata ed equilibrata, in linea con l’articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (diritto alla salute).
I requisiti di evidenza clinica devono quindi bilanciare dati pre-market e post-market, assicurando sicurezza e beneficio clinico senza ostacolare l’innovazione. A tal fine, il documento fornisce indicazioni sulla raccolta dei dati clinici e di performance prima dell’immissione sul mercato, nonché sui requisiti di sorveglianza post-commercializzazione (PMS) e PMCF/PMPF.
La designazione come dispositivo breakthrough può avvenire in una fase precoce dello sviluppo, anche anni prima dell’accesso al mercato. Più dispositivi con lo stesso scopo o indicazione possono ottenere la designazione BtX, che non è influenzata dall’immissione sul mercato di dispositivi simili. Tale status non conferisce esclusiva di mercato e può rimanere valido per tutto il tempo necessario all’applicazione della guida. In alcuni casi, un BtX può anche qualificarsi come dispositivo orfano secondo MDCG 2024-10; in tali situazioni, le due linee guida si considerano complementari.
Cosa NON è un BtX? Il documento chiarisce che non esiste una “designazione formale” BtX in UE, non comporta deroghe automatiche ai requisiti MDR/IVDR e che non riduce gli standard di sicurezza. BtX è un concetto regolatorio, non una categoria giuridica autonoma.
Consigliamo sempre una lettura approfondita dei documenti e li puoi trovare qui: MDCG DOCUMENTS.
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